Riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dell’UE

Anche se le qualifiche professionali sono riconosciute a livello europeo, occorre comunque chiederne il riconoscimento ove si intenda esercitare la propria attività in un altro paese dell’UE. Il riconoscimento reciproco delle qualifiche all’interno dell’UE è un principio generale che trova diverse modalità di applicazione e che a seconda della professione viene applicato più o meno automaticamente.

Le procedure per accedere ad una professione regolamentata in un altro Paese dell’UE variano a seconda delle proprie intenzioni:

  • se ci si vuole stabilire definitivamente in un altro Paese dell’UE per esercitare la propria professione occorre il riconoscimento delle proprie qualifiche
  • se si vuole esercitare solo temporaneamente la propria professione sarà sufficiente presentare in via preliminare una dichiarazione scritta
  • se la propria professione ha a che fare con salute pubblica e sicurezza, il Paese ospitante potrebbe decidere di verificare preventivamente le qualifiche.

Per maggiori informazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito UE e per verificare se la propria professione è regolamentata all’estero continuare a leggere qui.

Copie autenticate e/o traduzioni giurate

A dimostrazione della veridicità dei documenti  richiesti, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere copie autenticate e/o traduzioni giurate soltanto dei documenti essenziali (quali i certificati che attestano le qualifiche conseguite) e solo laddove  ciò sia realmente necessario ai fini di completamento dell’iter procedurale previsto per la formazione di un fascicolo.

Le traduzioni giurate devono essere effettuate da parte di un traduttore abilitato.

La normativa europea stabilisce tuttavia che:

  • tale requisito si applica solo ai documenti essenziali, come ad esempio le qualifiche stesse
  • le autorità nazionali sono obbligate ad accettare traduzioni giurate provenienti da altri paesi dell’UE

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante non possono esigere la traduzione giurata dei seguenti documenti:

  • qualifiche per medici, infermieri responsabili dell’assistenza generale, ostetriche, veterinari, dentisti, farmacisti o architetti la cui qualifica figuri nell’allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, perché ciò non è essenziale ai fini dell’esame della domanda di riconoscimento. L’autorità competente può infatti verificare facilmente la corrispondenza tra la denominazione della qualifica in questione e quella riportata nell’allegato.
  • carte d’identità, passaporti o altri documenti non connessi alle qualifiche richieste.

In ogni caso il richiedente il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali è libero di scegliere di far certificare le proprie traduzioni da un’autorità competente del proprio Stato membro di provenienza o di quello ospitante. L’autorità dello Stato membro ospitante ha comunque l’obbligo di accettare le traduzioni certificate da un’autorità competente dello Stato membro di origine dell’interessato.

Prima di iniziare a lavorare

Una volta ottenuto il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali il Paese ospitante potrebbe richiedere anche l’iscrizione ad un ordine / albo o associazione professionale prima di poter utilizzare il proprio titolo professionale ed iniziare a lavorare sul suo territorio, ed in alcuni casi decidere di verificare che le competenze linguistiche del richiedente il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali siano ad un livello tale da consentirgli di esercitare la professione sul suo territorio. Per saperne di più clicca qui

Regime generale
Dopo aver presentato la dichiarazione è possibile esercitare l’attività nel territorio dello Stato membro ospitante immediatamente; non è necessario attendere che l’autorità dello Stato membro ospitante dia il proprio benestare.

Regime derogatorio
Nel caso in cui la professione che si intende esercitare comporti un rischio per la salute o la sicurezza pubblica, l’autorità dello Stato ospitante ha facoltà di procedere a un controllo della qualifica che può ritardare l’esercizio dell’attività.

Gli Stati membri non possono applicare il regime derogatorio a medici, infermieri responsabili dell’assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti nel momento in cui usufruiscono del riconoscimento automatico nell’ambito del regime di stabilimento. Tali soggetti possono esercitare l’attività immediatamente. Per saperne di più consultare la Guida per l’utente Direttiva 2005/36/CE.

Italia e Paesi Bassi – Quattro delegazioni economiche per migliorare i rapporti commerciali, lo scambio e la collaborazione

Roma e Milano dal 20 al 23 giugno 2017

In occasione della Visita di Stato dei reali olandesi in Italia, dal 20 al 23 giugno quattro delegazioni economiche, composte da organizzazioni e imprese olandesi, visiteranno l’Italia con l’obiettivo di migliorare i rapporti commerciali, lo scambio e la collaborazione fra Italia e Paesi Bassi.

Una delle quattro missioni ha per tema il patrimonio culturale: porterà in Italia imprese olandesi all’avanguardia nell’innovazione digitale per #musei#biblioteche e #archivi.

Per questo, l’Ambasciata dei Paesi Bassi, in collaborazione con BAM! Strategie Culturali, lancia una call. Se la tua realtà lavora a un progetto digitale che cambierà la sua relazione con il pubblico, inviaci una breve descrizione: potresti essere invitato a Roma o a Milano, insieme ad altre importanti istituzioni culturali italiane, per partecipare a un incontro con la delegazione olandese e discutere potenziali collaborazioni.

C’è tempo fino all’8 giugno, compila questo form! > bit.ly/NLdigicall (Fonte: Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia)

 

 

Traduzioni Asseverate (Giurate) nei Paesi Bassi e in Italia – Traduttore Giurato o Traduttore Ufficiale? – Legalizzazione ordinaria o Apostille?

  1. IL TRADUTTORE GIURATO NEI PAESI BASSI – Lasseverazione secondo il rito olandese

    Nei PAESI BASSI quella del traduttore giurato’ (beëdigd vertaler) è una figura professionale riconosciuta dalla legge. Secondo il rito olandese, per l’abilitazione allasseverazione delle proprie traduzioni un traduttore deve obbligatoriamente:

    a) aver prestato formale giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale del circondario in cui il traduttore è iscritto, previa esibizione di tutti i documenti richiesti per dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

    (residente nei Paesi Bassi dal 1987 al 2002, ho prestato giuramento dinanzi al Tribunale di Alkmaar dove ho depositato la mia firma, la mia parafa ed il mio timbro e dove sono iscritta come traduttrice olandese-italiano, con mia successiva iscrizione anche nei registri dei traduttori giurati dei Tribunali di Amsterdam, dell’Aia e di Rotterdam)

    dal 2009 deve per legge

    b) essere iscritto all’Albo nazionale olandese degli interpreti e dei traduttori giurati (Register voor beëdigde tolken en vertalers – Rbtv) in conformità alla legge in materia Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv);

    c) adempiere all’obbligo di formazione continua, pena la cancellazione dallAlbo, acquisendo in quattro anni un totale di 80 CFP in attività formative.

    (dal 2009 sono iscritta all’Albo Rbtv al n. 2706 come traduttrice giurata olandese-italiano ed assolvo allobbligo di formazione continua come prescritto dalla legge)

    Nei Paesi Bassi, il traduttore non iscritto all’Albo (Rbtv) non può rilasciare traduzioni giurate.

    Presso i Tribunali olandesi che hanno in deposito lo specimen di firma del traduttore giurato (la firma può essere depositata presso più tribunali) è possibile richiedere l’Apostille sulla firma del medesimo a certificazione:
    – della veridicità della medesima,
    – della legale qualità in cui il traduttore ha agito (i.e. traduttore giurato) in quanto firmatario della dichiarazione di asseverazione,
    – dell’autenticità del suo timbro di cui la dichiarazione di asseverazione è munita (art. 3 Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961).

    Ciò è possibile poiché la procedura di rito olandese applicabile all’asseverazione è molto semplificata.
    Nei Paesi Bassi, infatti, il traduttore giurato:
    redige da sé una dichiarazione di asseverazione (con cui attesta la conformità della traduzione all’originale)
    vi appone il proprio timbro e la propria firma
    non deve recarsi in tribunale
    e pertanto, a differenza di quanto previsto dalla procedura di rito italiana:
    a) non è richiesta l’apposizione dei timbri di congiunzione tra le pagine del documento tradotto e la sua traduzione da parte del cancelliere di un tribunale o di altro funzionario,
    b) non è richiesto il rilascio di un verbale di asseverazione,
    c) non è richiesta l’apposizione di marche da bollo.

    La legge olandese prevede che, laddove una traduzione asseverata debba essere munita di Apostille per poter essere fatta valere all’estero, l’interessato (il firmatario o qualunque portatore dell’attoart. 5 Convenzione dellAia del 5 ottobre 1961) può richiederla al Tribunale ovvero ad uno dei Tribunali presso cui è depositata la firma del traduttore giurato autore della traduzione. Il Tribunale olandese richiesto rilascia lApostille sotto forma di adesivo quadrato 9×9, apponendola sul retro della pagina della dichiarazione di asseverazione redatta, sottoscritta e timbrata dal traduttore giurato.

    * * *

  2. IL TRADUTTORE ‘UFFICIALE’ IN ITALIALasseverazione secondo il rito italiano

    In ITALIA la legge non prevede né riconosce la figura professionale del ‘traduttore giurato’ pertanto in Italia non esiste un albo professionale dei traduttori giurati così come non è prevista alcuna forma solenne di giuramento per il traduttore. 

    In Italia si parla solo di traduttore ufficiale nei termini che seguono. Stando ad una pronuncia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/12/1980, sono ‘traduttori ufficiali’ “tutti coloro in grado di fornire una traduzione ‘ufficiale’ di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della ‘ufficialità’ in forza di una preesistente abilitazione (iscrizione agli albi) o mediante successive procedure (es. giuramento)”.

    Le traduzioni ufficiali sono traduzioni che di norma sono rese tali tramite asseverazione (giuramento) da parte di chi ha effettuato la traduzione, secondo un iter burocratico ben definito, davanti al funzionario incaricato del Tribunale che la riceve.

    L’asseverazione è la procedura che dà valore alla traduzione tra privati oppure tra privati e la Pubblica Amministrazione.

    Al fine di garantire l’imparzialità e la veridicità della traduzione, il traduttore deve essere un terzo estraneo all’atto che ha tradotto.

    Il traduttore si reca in Tribunale con un documento d’identità valido e con la traduzione cartacea da giurare, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del traduttore. Secondo il rito italiano, infatti, non esiste una competenza territoriale del traduttore ed il giuramento può essere effettuato in qualunque Tribunale su tutto il territorio nazionale. Il ‘traduttore ufficiale’ chiamato ad asseverare (giurare) una traduzione può essere sia un soggetto iscritto agli albi dei C.T.U. e dei Periti del Tribunale e/o della Camera di Commercio, sia un soggetto non iscritto.

    Lasseverazione (giuramento) della traduzione di un documento dinanzi al Tribunale ha luogo presso l’Ufficio Asseverazioni Perizie e Traduzioni, lUfficio URP o la Cancelleria – a seconda dei tribunali – di qualsiasi ufficio giudiziario (compreso l’Ufficio del Giudice di Pace) con tanto di timbri, marche da bollo (tranne in alcuni casi espressamente previsti dalla legge) e verbale di asseverazione, ai sensi dell’art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, sottoscritto dal traduttore e dal funzionario ricevente. Se la traduzione deve essere trasmessa all’estero è necessario legalizzare la firma del cancelliere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

    QUANTO COSTA ASSEVERARE UNA TRADUZIONE
    Sulla traduzione va apposta 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate a partire dalla prima (e cioè: sulla 1*- 5* – 9* – 13*, ecc.), comprendendo nel calcolo anche il verbale di giuramento.
    Le marche da € 16,00 non vanno applicate sul testo che precede la traduzione.

    Le traduzioni esenti da bollo (adozioni, borse di studio, divorzio, lavoro e previdenza, ecc.) devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevedono lesenzione.

    FORMATTAZIONE DELLA TRADUZIONE
    In quanto alla formattazione della traduzione ed al conteggio delle marche da bollo ogni Tribunale adotta regole proprie.
    Pertanto è sempre consigliabile informarsi preventivamente presso la Cancelleria interessata sugli eventuali requisiti localmente richiesti per il traduttore e per le modalità tecniche della traduzione (ad esempio, alcune Cancellerie richiedono pagine tradotte da 25 righe per facciata – come il foglio uso bollo, altre accettano pagine tradotte e formattate esattamente come il documento tradotto – stesso numero di pagine – mentre altre accettano traduzioni di più documenti con un solo verbale di asseverazione).

    TRADUZIONI INCROCIATE
    Non è consentito asseverare (giurare) traduzioni da una lingua straniera ad unaltra lingua straniera se non passando attraverso la lingua italiana. Pertanto il traduttore dovrà comporre latto nellordine che segue: prima il documento in lingua straniera e la traduzione in lingua italiana con il verbale di giuramento e, quindi, la traduzione dalla lingua italiana nellaltra lingua straniera con il relativo verbale di asseverazione.

    In Italia vale che, laddove una traduzione asseverata debba essere munita di Apostille, questa sarà apposta presso la competente Procura della Repubblica sulla firma del funzionario che ha sottoscritto il verbale di asseverazione e non su quella del traduttore come avviene in altri Paesi quali, ad esempio, i Paesi Bassi i il Belgio. (v. mie riflessioni in merito).

    ***

    APOSTILLE

    Di norma, gli atti ed i documenti in lingua straniera rilasciati allestero, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, per poter essere fatti valere in Italia devono essere tradotti in italiano e legalizzati.
    Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare presso le autorità diplomatiche e consolari gli atti ed i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità di legalizzazione semplificata: l’apposizione della “postilla” o apostille a mezzo adesivo/timbro o altra procedura analoga. (v. Ministero degli affari esteri)

    L’Apostille è stata quindi introdotta dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che ha eliminato l’obbligo della legalizzazione per gli atti pubblici stranieri di cui all’art. 1 della medesima (v. qui di seguito) secondo la procedura ordinaria (dispendiosa in termini di tempo e denaro) stabilendo una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti che devono essere utilizzati in Stati contraenti diversi dallo Stato contraente che li ha rilasciati.
    Oltre agli Stati membri dellUnione europea, alla Convenzione hanno aderito anche numerosi Stati terzi, tra cui gli Stati Uniti d’America.

    La Convenzione si applica agli atti pubblici, ossia:
    (art. 1 Convenzione dellAia del 5 ottobre 1961)
    a) ai documenti emananti da un’autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia;
    b) ai documenti amministrativi;
    c) agli atti notarili;
    d) alle dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato,
    ad eccezione degli atti compilati dalle autorità diplomatiche e consolari.

    A differenza della legalizzazione secondo la procedura ordinaria, per l’apposizione dell’Apostille non è richiesto l’intervento dell’autorità consolare straniera dopo quello dell’autorità nazionale che l’appone, ma soltanto l’intervento di quest’ultima.

    L’Apostille persegue lo stesso obiettivo della legalizzazione ordinaria, ma con una procedura semplificata:
    – certifica la veridicità della firma sopra atti, certificati, copie ed estratti
    – certifica la legale qualità in cui ha agito il firmatario dell’atto (rilasciante latto)
    e, se del caso,
    – certifica l’autenticità del sigillo o timbro di cui l’atto è munito (art. 3 Convenzione dellAia del 5 ottobre 1961)
    ai fini della validità legale del documento il quale, una volta munito dell’Apostille, può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza necessità di ulteriore legalizzazione.

    ATTENZIONE:
    – lApostille nulla dice circa il contenuto della traduzione!
    – lApostille non certifica in alcun modo lautenticità del contenuto dellatto!
    – lApostille non certifica nulla in merito alla validità ovvero allefficacia dell’atto nello Stato dorigine!
    – lApostille di per sé non ha scadenza (e dunque è superfluo apporne una seconda allo stesso atto o documento), mentre – in base alle leggi dello Stato di destinazione – può averla latto o documento legalizzato o apostillato.
    – È esclusa la possibilità di apostillare atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe di e-mail); lattuale quadro normativo non consente nemmeno la possibilità di apostillare atti e documenti firmati digitalmente. Fanno eccezione solo gli atti e documenti scansionati e trasmessi via P.E.C. (posta elettronica certificata) dalla Commissione per le Adozioni Internazionali direttamente alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

    QUADRO NORMATIVO
    Attualmente le formalità amministrative quali la legalizzazione e l’Apostille dei documenti pubblici negli Stati membri dell’Unione europea rispondono ad un quadro normativo frammentario riconducibile a varie fonti quali le discipline nazionali (spesso molto diverse), le convenzioni internazionali multilaterali o bilaterali ratificate solo da alcuni Stati e non da altri, con conseguente mancanza di chiarezza e certezza giuridica in materia per il cittadino, cui risulta difficile capire quali regole o eventuali eccezioni sono applicabili alla propria situazione personale.

    Per unificarne la formulazione ai fini di comprensibilità, chiarezza ed intelligibilità a prescindere dalla lingua e dai caratteri utilizzati, la Convenzione ha previsto che l’Apostille:
    – in quanto alla lingua, possa essere redatta nella lingua francese (lingua della Convenzione) o nella lingua ufficiale dell’autorità che l’ha rilasciata;
    – in quanto alla sua intitolazione, debba sempre essere formulata in francese (art. 4 Convenzione dellAia del 5 ottobre 1961): “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)”;
    – in quanto al contenuto, debba essere esattamente conforme al modello allegato alla Convenzione (ogni riga deve essere numerata e riportare le parole di cui alla Convenzione).

    apostille-italia

    Modello di Apostille

    Laddove un atto proveniente da uno Stato contraente sia provvisto di legalizzazione, quest’ultima renderà superflua l’apposizione dell’Apostille poiché la assorbe e la sostituisce.

    (Fonte: Prefettura)

     

Translation issue – How getting language and culture wrong can cause you big headaches

When dealing with legal matters, and especially when defending yourself against claims in court, good communication and therefore good translation are as important as a good legal case.
Add to that working across cultures and languages, the need for good communication and good translation becomes even more important.
Getting it wrong can have serious consequences.

As more business is conducted internationally the risk associated with multiple languages, cultures, translations and jurisdictions becomes one that requires consideration and mitigation via the corporate risk management process. That process must incorporate adequate procedures to prevent fraud and corruption, and should take account of fraud that is hidden when documents are translated or messages communicated through an interpreter.

Companies need to consider the risks associated with translating and interpreting words or behaviours before something goes wrong.

A linguist can protect against fraud because “They have the experience and expertise to recognise flaws in the language and the phraseology used and can advise their client to avoid any that look suspicious.”

(Article written by David Clarke. Read the full text here)

Recht & taal – Internationaal Juristencongres VJV-NJV

België –  25 en 26 september 2017 te Antwerpen

In de week van  25 tot en met 29 september 2017  organiseren de Nederlandse Juristenvereniging en de Vlaamse Juristenvereniging  een internationaal congres voor juristen uit Nederland (met inbegrip van de BES-eilanden), Vlaanderen, Zuid-Afrika, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Het congres is gericht op het thema  ‘Recht  en Taal’ en biedt de mogelijkheid aan juristen uit verschillende beroepsgroepen (wetenschap, advocatuur, rechtspraak, etc.) om te participeren.
Themata:

–          Anders- en meertaligheid in de communicatie met het bestuur en de rechter

–          Taal en rechtspraak

–          Interpretatie van juridische begrippen en semantiek

–         Het gebruik van de Engelse taal en de invloed daarvan op nationaalrechtelijke begrippen en vraagstukken

Lees meer informatie hierover op de website van de Vlaamse Juristenvereniging

Nationaal Vertaalcongres 2017 – Hoe meet je de kwaliteit van een vertaling?

Nederland, Amersfoort – Vrijdag 2 juni 2017 in Regardz Eenhoorn 

Teamwork organiseert de 7e editie van het Nationaal Vertaalcongres 2017 in samenwerking met ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen, een dag met boeiende presentaties, prikkelende ideeën en handige informatie voor zakelijk vertalers.

‘Is de kwaliteit van een vertaling meetbaar?’

  • Wat onderscheidt goede teksten van slechte teksten?
  • Welke gevolgen hebben slechte teksten voor een klant?
  • Welke normen, methoden, richtlijnen, matrices, dashboards en dergelijke bestaan er voor het meten van vertaalkwaliteit? En zijn deze instrumenten effectief?
  • Hoe meet de grootste vertaalafdeling van Europa, die van de Europese Commissie, de kwaliteit van zowel interne als externe vertalingen?
  • Hoe kijkt een wereldberoemd museum als het Van Goghmuseum in Amsterdam naar de kwaliteit van de eigen vertalingen?
  • Hoe beoordelen televisiekijkers de kwaliteit van vertaalde ondertiteling?
  • Wat voor manieren hanteert het Nederlands Letterenfonds om de kwaliteit van literaire vertalingen te meten?
  • Hoe beoordeelt de rechter de kwaliteit van een vertaling? Nieuws over een voor Nederland unieke rechtszaak.

De dag begint om 9.00 uur met een ontvangst met koffie en thee en eindigt om 17.15 uur met een gezellige netwerkborrel.

Lees meer informatie hierover op de website van de organiserende instelling 

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Regardz Eenhoorn Amersfoort; Koningin Wilhelminalaan 33, 3818 HN Amersfoort. T 033-467 37 30.
Parkeren: bij 120 eigen parkeerplaatsen achter Regardz Eenhoorn (betaald) of betaald parkeren bij de Q-Park Parkeerplaatsen Barchman Wuytierslaan en Argonaut 1 naast het Station.
Openbaar Vervoer: Regardz Eenhoorn is uitstekend bereikbaar per trein. Regardz Eenhoorn ligt pal tegenover het NS-Station Amersfoort

Apostille e Traduzioni asseverate – Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri

Apostille e Traduzioni asseverate (giurate) 

“Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.”

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione dell’apostille (v. Ministero degli affari esteri).

L’apostille è stata quindi introdotta dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che ha eliminato l’obbligo della legalizzazione per gli atti pubblici stranieri di cui all’art. 1 della medesima (v. qui di seguito), stabilendo una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti che devono essere utilizzati in Stati contraenti diversi dallo Stato contraente che li ha rilasciati. Oltre agli Stati membri dell’Unione europea, alla Convenzione hanno aderito anche numerosi Stati terzi, tra cui gli Stati Uniti d’America e nel 2016 il Brasile.

La Convenzione si applica agli atti pubblici, ossia:

(art. 1 Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961)
a) ai documenti emananti da un’autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia;

b) ai documenti amministrativi;

c) agli atti notarili;

d) alle dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato,

ad eccezione degli atti compilati dalle autorità diplomatiche e consolari.

A differenza della legalizzazione, per l’apposizione dell’apostille non è richiesto l’intervento dell’autorità consolare straniera dopo quello dell’autorità nazionale che l’appone, ma soltanto l’intervento di quest’ultima.

In Italia l’apostille viene apposta:
– per gli atti notarili, giudiziari e dello stato civile e per le traduzioni asseverate (giurate) dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali nella cui giurisdizione gli stessi atti sono formati;
– per gli altri atti amministrativi (es. firma del Sindaco) dal Prefetto territorialmente competente, eccetto che per la Valle d’Aosta (Presidente della Regione) e per le provincie di Trento e Bolzano (Commissario di Governo).

L’
apostille persegue lo stesso obiettivo della legalizzazione, ma con una procedura semplificata e certifica:
– la veridicità della firma
– la qualità in cui ha agito il firmatario dell’atto e, se del caso,
– l’autenticità del sigillo o timbro di cui l’atto è munito (art. 3 Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961) ai fini della validità legale del documento
il quale, una volta munito dell’apostille, può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza necessità di ulteriore legalizzazione.

L’apostille non certifica nulla in merito alla validità ovvero all’efficacia dell’atto nello Stato d’origine.


Quadro normativo

Attualmente le formalità amministrative quali la legalizzazione e l’apostille dei documenti pubblici negli Stati membri dell’Unione europea rispondono ad un quadro normativo frammentario riconducibile a varie fonti quali le discipline nazionali (spesso molto diverse), le convenzioni internazionali multilaterali o bilaterali ratificate solo da alcuni Stati e non da altri, con conseguente mancanza di chiarezza e certezza giuridica in materia per il cittadino, cui risulta difficile capire quali regole o eventuali eccezioni sono applicabili alla propria situazione personale.

Per unificarne la formulazione ai fini di comprensibilità, chiarezza ed intelligibilità a prescindere dalla lingua e dai caratteri utilizzati, la Convenzione ha previsto che l’apostille:

– in quanto alla lingua, possa essere redatta nella lingua francese (lingua della Convenzione) o nella lingua ufficiale dell’autorità che l’ha rilasciata;

– in quanto alla sua intitolazione, debba sempre essere formulata in francese (art. 4 Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961) :

“Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)”;

– in quanto al contenuto, debba essere esattamente conforme al modello allegato alla Convenzione (ogni riga deve essere numerata e riportare le parole di cui alla Convenzione).

Laddove un atto proveniente da uno Stato contraente sia provvisto di legalizzazione, quest’ultima renderà superflua l’apposizione dell’Apostille poiché la assorbe e la sostituisce.

L’Apostille può comportare dei costi: 
– molti Stati esigono il pagamento di una tassa che può considerevolmente variare da uno Stato all’altro (da 5 a 50 euro);
– in altri Stati è apposta gratuitamente.

Elawyering & Cloud Computing: lo studio legale diventa (anche) virtuale.

STUDI LEGALI VIRTUALI. LA NUOVA FRONTIERA? (Autore: Claudia Amato)
(Fonte: Filodiritto)

L’esercizio della professione forense attraverso sistemi di comunicazione elettronica (elawyering) può assumere diverse forme, ma l’elemento chiave che lo caratterizza in quanto tale è l’utilizzo di un portale di accesso sicuro per le comunicazioni tra l’avvocato ed il suo assistito.

“Uno studio legale virtuale è tale se ha la capacità di gestire telematicamente ed in modo sicuro il rapporto con il cliente. La semplice scelta per comunicare con i propri clienti di utilizzare sistemi di comunicazione elettronica non criptati o un’area ‘contattaci’ sul sito che non sia crittografata, non è sufficiente a creare uno studio legale virtuale così come non è sufficiente la semplice assenza di un ufficio fisso o l’utilizzo di una segreteria virtuale per poter classificare uno studio legale come virtuale.

Gli studi legali virtuali possono assumere la forma completamente dematerializzata oppure possono integrare questa nuova forma a quella di uno studio legale tradizionale di modo da coprire le necessità di una più vasta gamma di clienti.”

L’intera filosofia dell’elawyering si basa sull’utilizzo del cloud computing, una piattaforma di elaborazione che prescinde da una localizzazione fisica e che consente di ospitare/memorizzare dati e programmi su Internet ovvero, come si dice in gergo tecnico, in the cloud. Con il cloud computing la gestione dell’hardware e del software avviene tramite il server remoto di un terzo (fornitore di infrastrutture cloud).

A differenza dei computer fissi o dei software basati su server locali, le piattaforme basate sul cloud possono essere utilizzate da qualsiasi computer, smartphone, tablet ecc. e con qualsiasi sistema operativo, consentendo così all’utente di accedere ai file archiviati e gestire le diverse funzionalità in qualunque momento ovunque vi sia connessione internet.

“Questa tecnologia rende concretamente possibile lavorare a distanza, garantendo non solo un risparmio nelle spese di viaggio e di locazione degli spazi di lavoro, ma facilitando altresì la collaborazione tra studi legali dislocati sul territorio e, soprattutto, il raggiungimento di un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata.”

Quali sono i principali rischi del cloud computing e le regole di comportamento? Continua a leggere l’articolo qui.

 

The Dutch language: Is Dutch the same everywhere? Dutch vs Flemish and Afrikaans

Dutch is a Germanic language. In Europe Dutch is the language spoken in the Netherlands and an official language spoken in a part of Belgium called Vlaanderen (roughly the northern half, bordering the North Sea and the Netherlands) and in Brussels. Therefore, the language spoken there in Belgium is called Vlaams (Flemish). Belgian is not a language. It does not exist. There are only Belgian varieties of Dutch, French and German.

In Belgium efforts were made to give Dutch equal status with French, which had assumed cultural predominance during the period of French rule (1795–1814). In 1938 Dutch was made the sole official language of the Vlaanderen.

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Afrikaans, one of the languages spoken in South Africa, is a daughter language of Dutch and a separate standard language rather than a national variety. Dutch and Afrikaans have a large degree of mutual intelligibility, which means that the speaker of one language can understand the other one reasonably well.

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Brussels – STIB/MIVB’s metros, buses and trams | A ticket for everybody’s needs.

FR – Bruxelles. STIB: Nouveautés au 1er septembre 2016
Outre l’entrée en vigueur de nouveaux horaires sur l’ensemble des lignes de métro, tram et bus, la fin des travaux d’été et quelques adaptations d’itinéraire, la STIB améliore les fréquences de quelques lignes.

Chacun son style, chacun son tarif. Découvrez les plusieurs formules de voyages en cliquant ici.

NL – Brussel. MIVB: Nieuwigheden op 1 september 2016
Naast nieuwe dienstregelingen op metro-, tram- en buslijnen, het einde van de zomerwerven en een paar trajectwijzigingen, per 1 september worden er ook de frequenties van enkele lijnen verbeterd.

Ieder zijn stijl, ieder zijn tarief. Kijk hier voor de verschillende reisformules

EN – Brussels. STIB’s metros, buses and trams (STIB, the Société des transports intercommunaux de Bruxelles, is a public corporation entrusted with the operation of public transport within the Brussels-Capital Region). A ticket for everybody’s needs.
Are you planning a city trip to Brussels? Are you in town for an event? Or you need to move around Brussels during your business trip. Discover de STIB/MIVB’s mobility solutions which best accommodate your needs here.