Riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dell’UE

Anche se le qualifiche professionali sono riconosciute a livello europeo, occorre comunque chiederne il riconoscimento ove si intenda esercitare la propria attività in un altro paese dell’UE. Il riconoscimento reciproco delle qualifiche all’interno dell’UE è un principio generale che trova diverse modalità di applicazione e che a seconda della professione viene applicato più o meno automaticamente.

Le procedure per accedere ad una professione regolamentata in un altro Paese dell’UE variano a seconda delle proprie intenzioni:

  • se ci si vuole stabilire definitivamente in un altro Paese dell’UE per esercitare la propria professione occorre il riconoscimento delle proprie qualifiche
  • se si vuole esercitare solo temporaneamente la propria professione sarà sufficiente presentare in via preliminare una dichiarazione scritta
  • se la propria professione ha a che fare con salute pubblica e sicurezza, il Paese ospitante potrebbe decidere di verificare preventivamente le qualifiche.

Per maggiori informazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito UE e per verificare se la propria professione è regolamentata all’estero continuare a leggere qui.

Copie autenticate e/o traduzioni giurate

A dimostrazione della veridicità dei documenti  richiesti, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere copie autenticate e/o traduzioni giurate soltanto dei documenti essenziali (quali i certificati che attestano le qualifiche conseguite) e solo laddove  ciò sia realmente necessario ai fini di completamento dell’iter procedurale previsto per la formazione di un fascicolo.

Le traduzioni giurate devono essere effettuate da parte di un traduttore abilitato.

La normativa europea stabilisce tuttavia che:

  • tale requisito si applica solo ai documenti essenziali, come ad esempio le qualifiche stesse
  • le autorità nazionali sono obbligate ad accettare traduzioni giurate provenienti da altri paesi dell’UE

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante non possono esigere la traduzione giurata dei seguenti documenti:

  • qualifiche per medici, infermieri responsabili dell’assistenza generale, ostetriche, veterinari, dentisti, farmacisti o architetti la cui qualifica figuri nell’allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, perché ciò non è essenziale ai fini dell’esame della domanda di riconoscimento. L’autorità competente può infatti verificare facilmente la corrispondenza tra la denominazione della qualifica in questione e quella riportata nell’allegato.
  • carte d’identità, passaporti o altri documenti non connessi alle qualifiche richieste.

In ogni caso il richiedente il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali è libero di scegliere di far certificare le proprie traduzioni da un’autorità competente del proprio Stato membro di provenienza o di quello ospitante. L’autorità dello Stato membro ospitante ha comunque l’obbligo di accettare le traduzioni certificate da un’autorità competente dello Stato membro di origine dell’interessato.

Prima di iniziare a lavorare

Una volta ottenuto il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali il Paese ospitante potrebbe richiedere anche l’iscrizione ad un ordine / albo o associazione professionale prima di poter utilizzare il proprio titolo professionale ed iniziare a lavorare sul suo territorio, ed in alcuni casi decidere di verificare che le competenze linguistiche del richiedente il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali siano ad un livello tale da consentirgli di esercitare la professione sul suo territorio. Per saperne di più clicca qui

Regime generale
Dopo aver presentato la dichiarazione è possibile esercitare l’attività nel territorio dello Stato membro ospitante immediatamente; non è necessario attendere che l’autorità dello Stato membro ospitante dia il proprio benestare.

Regime derogatorio
Nel caso in cui la professione che si intende esercitare comporti un rischio per la salute o la sicurezza pubblica, l’autorità dello Stato ospitante ha facoltà di procedere a un controllo della qualifica che può ritardare l’esercizio dell’attività.

Gli Stati membri non possono applicare il regime derogatorio a medici, infermieri responsabili dell’assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti nel momento in cui usufruiscono del riconoscimento automatico nell’ambito del regime di stabilimento. Tali soggetti possono esercitare l’attività immediatamente. Per saperne di più consultare la Guida per l’utente Direttiva 2005/36/CE.

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