Eccezione di ordine pubblico (diritto internazionale privato)

L’ordine pubblico nel diritto internazionale privato (non ha nulla a che vedere con il concetto di ordine pubblico attinente al mantenimento della sicurezza pubblica)

Eccezione di ordine pubblico nel riconoscimento e nell’attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri quale strumento limitativo all’applicazione degli effetti di una legge straniera in Italia 

Il giudice ha l’obbligo di impedire l’applicazione di norme straniere ed il riconoscimento di sentenze straniere che altrimenti produrrebbero effetti – nel caso concreto (e non in astratto) – incompatibili con i principi fondamentali (etici, economici, politici e sociali) dell’ordinamento italiano.

Stando alla Corte di Cassazione (sentenza n. 27592 del 28 dicembre 2006) l’ordine pubblico è l’“insieme di principi, desumibili dalla Carta Costituzionale o, comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l’intero assetto ordinamentale siccome immanenti ai più importanti istituti giuridici […], tali da caratterizzare l’atteggiamento dell’ordinamento stesso in un determinato momento storico e da formare l’ordine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia.”

Il limite dell’ordine pubblico è relativo nel tempo e nello spazio.

La relatività nel tempo discende dalla possibilità che mutino i caratteri dell’ordinamento del foro: così, ad esempio, la radicale modifica che la legge sul divorzio del 1970 ha apportato alla nostra disciplina del matrimonio, introducendo la possibilità (prima del tutto esclusa) del suo scioglimento, ha reso possibile al giudice italiano l’applicazione di leggi straniere divorziste – applicazione fino al 1970 preclusa appunto dal limite dell’ordine pubblico – e ha d’altro canto posto in capo al giudice italiano l’obbligo di disapplicare le leggi di quegli Stati che sono rimasti fedeli al principio di indissolubilità del matrimonio.

La relatività nello spazio discende invece dai differenti valori che improntano i vari sistemi giuridici, alcuni dei quali impediscono l’apertura a soluzioni che sono viceversa del tutto corrette per altri. Si pensi, ad esempio, alle regole che vietano il matrimonio tra persone che professano religioni diverse, presenti nelle legislazioni di taluni Stati islamici. Il giudice italiano invocherebbe il limite dell’ordine pubblico per escludere l’applicazione di una regola di questo tipo, che sarebbe invece tranquillamente applicata dal giudice di un altro Stato islamico (il quale, d’altra parte, invocherebbe il limite di ordine pubblico di fronte alla regola italiana che permette il matrimonio tra islamici e non).

(Fonte: Treccani) Leggi tutto l’articolo qui

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