Immigrati: traduzione d’ufficio dal 2 aprile 2014

L’imputato straniero che non conosce l’italiano ha diritto alla traduzione scritta degli atti processuali in quanto previsto dal Dlgs 32/2014, entrato in vigore il 2 aprile scorso, in recepimento della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti per l’esecuzione del mandato di arresto europeo.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0064&from=IT

Il diritto all’interpretazione e alla traduzione deve essere garantito a coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento. Tale diritto deve essere garantito dal momento in cui tali persone sono messe a conoscenza di essere indagate o accusate di un reato penale fino alla conclusione del procedimento penale, ivi compresa l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso.

La direttiva contribuisce al corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria nell’UE agevolando il reciproco riconoscimento delle decisioni penali e punta a migliorare la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli con l’elaborazione di norme minime comuni per il diritto ad un processo equo e per il diritto alla difesa garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali.

I paesi dell’UE devono rendere disponibile l’interpretazione alle persone interessate per le comunicazioni con il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso. Inoltre, devono avere a disposizione un meccanismo che permetta di stabilire se sia necessaria la presenza di un interprete.

Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali e in particolare:

  • delle decisioni che privano una persona della propria libertà;
  • degli atti contenenti i capi d’imputazione;
  • delle sentenze.

Qualità dell’interpretazione e della traduzione
Gli indagati o gli imputati devono avere il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua l’interpretazione o la traduzione e devono avere il diritto di contestare la qualità dell’interpretazione o della traduzione fornita, se insufficiente a tutelare l’equità del procedimento.
I paesi dell’UE devono garantire che la qualità dell’interpretazione e della traduzione sia sufficiente per permettere agli interessati di capire i capi di imputazione loro contestati e di esercitare il proprio diritto alla difesa. A tale scopo, gli Stati membri devono prendere misure concrete e in particolare si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.