Belgio – A Bruxelles le competenze non sono sufficienti senza il bilinguismo francese/fiammingo

“Multiculturalismo: il caso di Bruxelles”

“In questa città europea, parlare l’inglese non basta: il bilinguismo ufficiale francese- fiammingo è presente ovunque e soprattutto nelle offerte di lavoro.
Il quadro legislativo è lampante, lo statuto istituzionale della capitale è bilingue. E questo bilinguismo è diventato quasi una condizione obbligatoria per essere assunti a Bruxelles. Se si vuole lavorare qui, il minimo è imparare le lingue ufficiali”.
[…]
Si possono parlare varie lingue, ma se non si parla il fiammingo, sembra difficile trovare un lavoro al di fuori delle istituzioni.
La gerarchia linguistica di Bruxelles è in effetti molto chiara: il francese è la lingua più importante, seguita dal fiammingo, e infine dall’inglese.
Quindi nonostante Bruxelles sia sempre più multilingue e anglofona, è diventato estremamente difficile per i giovani trovare lavoro se non parlano il fiammingo.
In questo periodo, i canoni da rispettare per un lavoro non sono favorevoli ai giovani stranieri. Le competenze non sono sufficienti senza il bilinguismo francese/fiammingo”.

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Immigrati: traduzione d’ufficio dal 2 aprile 2014

L’imputato straniero che non conosce l’italiano ha diritto alla traduzione scritta degli atti processuali in quanto previsto dal Dlgs 32/2014, entrato in vigore il 2 aprile scorso, in recepimento della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti per l’esecuzione del mandato di arresto europeo.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0064&from=IT

Il diritto all’interpretazione e alla traduzione deve essere garantito a coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento. Tale diritto deve essere garantito dal momento in cui tali persone sono messe a conoscenza di essere indagate o accusate di un reato penale fino alla conclusione del procedimento penale, ivi compresa l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso.

La direttiva contribuisce al corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria nell’UE agevolando il reciproco riconoscimento delle decisioni penali e punta a migliorare la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli con l’elaborazione di norme minime comuni per il diritto ad un processo equo e per il diritto alla difesa garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali.

I paesi dell’UE devono rendere disponibile l’interpretazione alle persone interessate per le comunicazioni con il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso. Inoltre, devono avere a disposizione un meccanismo che permetta di stabilire se sia necessaria la presenza di un interprete.

Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali e in particolare:

  • delle decisioni che privano una persona della propria libertà;
  • degli atti contenenti i capi d’imputazione;
  • delle sentenze.

Qualità dell’interpretazione e della traduzione
Gli indagati o gli imputati devono avere il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua l’interpretazione o la traduzione e devono avere il diritto di contestare la qualità dell’interpretazione o della traduzione fornita, se insufficiente a tutelare l’equità del procedimento.
I paesi dell’UE devono garantire che la qualità dell’interpretazione e della traduzione sia sufficiente per permettere agli interessati di capire i capi di imputazione loro contestati e di esercitare il proprio diritto alla difesa. A tale scopo, gli Stati membri devono prendere misure concrete e in particolare si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati.

SEPA – SINGLE EURO PAYMENTS AREA (AREA UNICA DEI PAGAMENTI IN EURO)

L’area unica dei pagamenti in euro denominata SEPA (Single Euro Payments Area) è un programma dell’Unione Europea destinato a creare un sistema dei pagamenti standardizzato tale da offrire la possibilità ai cittadini, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e agli altri operatori economici, indipendentemente da dove si trovano in Europa, “di eseguire e ricevere pagamenti in euro sia all’interno dei confini nazionali che tra Paesi diversi, con condizioni di base, diritti e obblighi uniformi”.

La SEPA  rappresenta l’area in cui tutti i cittadini saranno in grado di effettuare pagamenti in Euro, all’interno della UE a partire dal singolo conto bancario o utilizzando un’unica carta di pagamento, con la stessa facilità e sicurezza su cui possono contare attualmente nel contesto nazionale.

Nell’ottica SEPA, tutti i pagamenti al dettaglio in euro sono considerati “domestici”, venendo meno la distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri.

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(Fonti: Agenzia per l’Italia Digitale e Banca d’Italia)

Codice dell’amministrazione digitale (CAD) – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Per trasformare le potenzialità dell’innovazione tecnologica in maggiore efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese, le PA italiane hanno un punto di riferimento primario nel “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”, grazie al quale è possibile attuare quel processo di digitalizzazione delle attività amministrative che costituisce il presupposto per una reale modernizzazione degli Enti pubblici. Tale processo richiede una estesa adozione del documento informatico, oltre che degli strumenti necessari per gestirlo.

Codice dell’Amministrazione Digitale

Capo I
Principi generali
Sezione I
Definizioni, finalità e ambito di applicazione
Articolo 1.
Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;

b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l’associazione di dati informatici relativi all’autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;

c) carta d’identità elettronica: il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;

f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE , rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva;

g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;

h) chiave privata: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

i) chiave pubblica: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

q) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra amministrazione;

u) gestione informatica dei documenti: l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;

u-ter) identificazione informatica: la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso;

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

Documenti analogici originali unici (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013)
In ragione di esigenze di natura pubblicistica, per alcune tipologie di documenti analogici unici permane l’obbligo della conservazione dell’originale cartaceo. al cui contenuto è “possibile risalire attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi”. [art. 1, co. 1, lett. c), del Decreto]
In caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi apposta e firmata digitalmente nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
(per l’elenco dei documenti cfr. Tabella A allegata al Decreto)

Cos’è un documento originale unico / non unico
Documento originale non unico: documento analogico al cui contenuto è “possibile risalire attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi” (art. 1, co. 1, lett. c), del decreto). In sostanza, si può dire che un documento è originale non unico quando, indifferentemente:
• deve essere emesso per legge in duplice esemplare e la relativa annotazione e conservazione sono obbligatorie per almeno un soggetto;
• deve essere annotato e conservato per legge da almeno un soggetto in libri o registri obbligatori;
• il suo contenuto è riprodotto in altri documenti, ovvero il suo contenuto riproduce quello di altri documenti che devono essere conservati obbligatoriamente, anche presso terzi.
Documento originale unico: documento analogico il cui contenuto non può essere desunto da altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la tenuta, anche presso terzi e che non soddisfa, dunque, alcuna delle condizioni sopra elencate.
(Fonte: Circolare 6 dicembre 2006, 36 dell’Agenzia dell’entrate Decreto ministeriale 23 gennaio 2004 – Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto)

Viaggiare in Europa. Consigli pratici e suggerimenti utili per chi viaggia nei 27 paesi dell’Unione europea | Reizen in Europa 2012-2013. Praktische informatie en nuttige tips voor wie reist in de 27 EU-landen

IT – “Viaggiare in Europa” è il sito ufficiale per chi viaggia nei 27 paesi dell’Unione europea per una vacanza o per un viaggio d’affari, dove è possibile trovare consigli pratici e suggerimenti utili su:

Documenti richiesti
Moneta
Acquisti
Viaggi in autoaereotreno o nave (patente di guidaassicurazione degli autoveicolisicurezza stradalepedaggidiritti dei passeggeri aereisicurezza degli aeroporti e diritti dei passeggeri ferroviari).
Salute (cure mediche in Belgio, nei Paesi Bassi)
Comunicazioni
Cose da fare (Belgio/Fiandre – Belgio/Vallonia – Paesi Bassi)
Quando partire (condizioni atmosferiche, livello medio delle precipitazioni, fusi orariora legale, principali festività)
Animali domestici (nuovo passaporto europeo per gli animali domestici)
Come comportarsi in situazioni di emergenza (112 è il numero unico europeo di emergenza)
Tutela dell’ambiente (consigli per risparmiare energia e risorse e ridurre le emissioni)

Fonte: La tua Europa

NL – Reizen in Europa is de officiële website van de Europese Unie voor wie op vakantie of op zakenreis gaat in de 27 EU-landen.  Op deze website vindt u praktische informatie en nuttige tips over:

De vereiste documenten
Geld
Winkelen
Op reis met de auto, het vliegtuig, de trein of met de de boot rijbewijzen,
autoverzekeringenveiligheidtolheffingrechten van vliegtuigpassagiers,
veiligheidsmaatregelen op vliegvelden en rechten van treinreizigers)
Gezondheid (Italië)
Communicatie
Evenementen (Italië)
Wanneer vertrekken (weersomstandigheden in  Europa, tijdzones,
zomertijd en belangrijkste feestdagen)
Huisdieren (het nieuwe huisdierenpaspoort)
Als er iets misgaat (112 is het alarmnummer in de EU)
Rekening houden met het milieu (tips om energie en grondstoffen te besparen en uw CO2-voetafdruk te verkleinen)

Bron: Uw Europa

Cittadinanza dell’UE | EU-burgerschap | EU citizenship | Citoyenneté de l’Union

IT – Quali diritti ha il cittadino dell’UE? 

Ogni persona che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE è automaticamente anche un cittadino dell’UE. La cittadinanza dell’UE costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima. Spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per l’acquisizione e la perdita della cittadinanza.La cittadinanza dell’UE, conferita automaticamente a ogni cittadino dell’UE, comporta una serie di diritti di importanza essenziale.
Fonte – Commissione europea

NL – Welke rechten hebt u als EU-burger?

Iedereen die de nationaliteit van een EU-land heeft, is automatisch ook EU-burger. Het burgerschap van de EU is een aanvulling op het nationale burgerschap, en dus geen vervanging. Elk EU-land kan eigen voorwaarden vastleggen die bepalen wanneer iemand de nationaliteit van dat land verkrijgt of verliest.
EU-burgerschap, automatisch verleend aan elke burger van de EU, houdt een aantal belangrijke rechten in.
Bron – Europeese Commissie

EN – What rights do you have as an EU citizen?

Any person who holds the nationality of an EU country is automatically also an EU citizen. EU citizenship is additional to and does not replace national citizenship. It is for each EU country to lay down the conditions for the acquisition and loss of nationality of that country.
EU citizenship, conferred automatically on any EU national, brings with it a number of important rights.

FR – Quels sont vos droits en tant que citoyen de l’Union?

Toute personne possédant la nationalité d’un État membre de l’UE devient automatiquement un citoyen européen. La citoyenneté européenne est complémentaire à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Chaque État membre doit fixer les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité de cet État.
La citoyenneté de l’Union, conférée automatiquement à tout ressortissant d’un État membre, s’accompagne d’une série de droits importants.

Antoine de Saint-Exupéry – Il Piccolo Principe / The Little Prince / De Kleine Prins / Le Petit Prince

IT – “Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi, alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, comincerò ad agitarmi e inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore”. (Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry)

EN – “If, for example, you come at four o’clock in the afternoon, then at three o’clock I shall begin to be happy. I shall feel happier and happier as the hour advances. At four o’clock, I shall already be worrying and jumping about. I shall show you how happy I am! But if you come at just any time, I shall never know at what hour my heart is to be ready to greet you”. (The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry)

NL – “Als je bijvoorbeeld om vier uur ‘s middags komt, begin ik om drie uur al gelukkig te worden. Hoe later het wordt, des te gelukkiger voel ik me. En om vier uur word ik al onrustig;zo zal ik de waarde van het geluk leren kennen! Maar als je op een willekeurige tijd komt, dan weet ik nooit hoe laat ik mijn hart klaar moet maken”. (De Kleine Prins, Antoine de Saint-Exupéry)

FR – “Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l’après-midi, dès trois heures je commencerai d’être heureux. Plus l’heure avancera, plus je me sentirai heureux. A quatre heures, déjà, je m’agiterai et m’inquiéterai; je découvrirai le prix du bonheur! Mais si tu viens n’importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur”. (Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry)

 

Transfer Pricing & Interne Verrekenprijzen | Transfer Pricing & Prezzi di Trasferimento Infragruppo

NL – Zakelijkheidsbeginsel (arm’s length principle)
– Gedragscode inzake verrekenprijsdocumentatie voor gelieerde ondernemingen in de EU (EU-TPD)
– OESO-richtlijnen
– Masterfile en landspecifieke documentatie

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IT – Principio di libera concorrenza (arm’s lenght principle)
– Codice di Condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’Unione europea (DPT UE)
– Linee Guida Ocse
– Masterfile e Documentazione Nazionale

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Procura europea | European Public Prosecutor’s Office | Europees openbaar ministerie | Parquet européen

OLAF – Ufficio europeo per la lotta antifrode | European Anti-fraud Office | Europees Bureau voor fraudebestrijding | Office européen de lutte antifraude

IT – Efficace lotta contro le frodi a danno dei fondi dell’Unione

EN – Protecting taxpayers’ money against fraud in EU funds

NL – Doeltreffende bestrijding van fraude met EU-middelen

FR – Lutte efficace contre la fraude affectant les fonds européens

 

 

I tuoi diritti di passeggero | Uw rechten als passagier | Your passanger rights | Vos droits de passagers

Commissione europea | Europese Commissie | European Commission | Commission européenne

IT – Imbarco negato? Cancellazione? Lunghi ritardi? Bagaglio smarrito? Bisogno di assistenza?

NL – Instappen geweigerd? Annulering? Langdurige vertraging? Bagage kwijt? Minder mobiel?

EN – Denied boarding? Cancellation? Long delay? Lost luggage? Reduced mobility?

FR – Refus d’embarquement? Annulation? Retard important? Bagages perdus? Mobilité réduite?